Durante il periodo di emergenza COVID-19, anche le conseguenze per un assegno protestato sono cambiate, rispetto ad un tempo: sono infatti stati introdotti dei correttivi in ausilio a chi si è trovato in difficoltà economica.
Il Decreto Liquidità, recentemente convertito in legge, aveva infatti sospeso i termini dal 9 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 per i titoli presentati all’incasso in periodo emergenza COVID-19 e risultati privi di copertura.
Erano quindi stati bloccati anche i termini per elevare il protesto: siccome la norma di legge opera in via retroattiva, agisce anche sugli eventuali protesti elevati prima della data di entrata in vigore del Decreto (cioè tra il 9 marzo e l’8 aprile), che non sono trasmessi alle Camere di Commercio oppure cancellati se già pervenuti ad esse.
Erano state momentaneamente sospese anche le segnalazioni già inviate alla Centrale di Allarme Interbancaria (Cai), la c.d. Centrale Rischi, mentre verranno cancellate dall’Istituto di Credito, che le ha effettuate, tutte quelle invitate prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità.
Le segnalazioni alla Centrale Rischi sono state considerate, in periodo di emergenza COVID-19, illegittime e, se non sospese o cancellate, avrebbero potuto comportare conseguenze risarcitorie anche per l’eventuale danno d’immagine procurato al soggetto coinvolto e protestato.
I beneficiari degli assegni hanno potuto presentare i titoli al pagamento anche durante questi termini di sospensione, ma gli sono stati pagati nel giorno di presentazione solo se sul conto corrente del traente vi erano i fondi disponibili; si tenga inoltre conto che, in caso di difetto di provvista, non si è applicato né il protesto né le sanzioni conseguenti. La banca non ha neppure inviato il preavviso di revoca all’emissione di titoli, mentre se lo aveva inviato in precedenza il termine per eseguire il pagamento tardivo è stato sospeso.
I titoli sono tornati ad essere protestabili, in caso di carenza di fondi o di mancanza (o revoca) di autorizzazione all’emissione degli assegni da parte della banca, a partire da maggio 2020.
In buona sostanza, tenuto conto del periodo di sospensione, per quel che riguarda i titoli già posti all’incasso precedentemente, il primo assegno post-pandemia sarebbe stato protestato a partire dal 4 maggio 2020. Ad ogni buon conto, giova ricordare che è possibile effettuare il pagamento tardivo dell’importo del titolo (più una penale del 10% e gli interessi) entro 60 giorni dalla scadenza, per evitare le conseguenze negative dell’assegno protestato e i suoi effetti pregiudizievoli come l’iscrizione in Centrale Rischi.
Giova ricordare che l’assegno su piazza, quindi emesso nello stesso Comune del luogo del pagamento, va presentato al pagamento nel termine di otto giorni dalla data di emissione, mentre l’assegno fuori piazza, emesso in un Comune diverso da quello del pagamento, ha un termine più lungo, pari a quindici giorni. La normativa emergenziale ha sospeso proprio il termine di presentazione all’incasso per venire incontro alle difficoltà economiche dei debitori durante il periodo di lockdown ed evitare tutte le conseguenze negative di un assegno protestato.
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Niente è più come prima dell’emergenza sanitaria per COVID-19, neppure un assegno protestato. Oggi più che mai è consigliabile rivolgersi ad affermate società di informazioni investigate, come Servizisicuri.com, che siano in grado di andare oltre al mero dato pubblico. E’ l’esperienza degli analisti, degli informatori commerciali, a fare la differenza.
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