Cos’è il Domicilio Digitale?

Il 12 gennaio 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs 217/2017 recante disposizioni integrative e correttive al decreto 179/2016 di modifica al Codice Dell’Amministrazione Digitale, il c.d. CAD. Tra le novità introdotte dal secondo decreto integrativo del Codice dell’Amministrazione Digitale, si rilevano l’onere per le P.A. di notificare i propri atti e verbali direttamente presso i domicili digitali dei cittadini.

 

Il secondo decreto è finalizzato a razionalizzare e semplificare le norme del CAD e a modernizzare i processi dell’amministrazione finalizzati a rendere effettivi ed efficaci i servizi di cittadinanza digitale, sia per i privati cittadini, per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, come da indicazioni dell’Unione Europea.

 

Il d.lgs 217 del 2017 incentiva la diffusione e l’uso di “open data”, favorisce il ricorso al domicilio digitale, stabilisce le nuove funzioni attribuite all’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, c.d. AGID ed istituisce il difensore civico digitale, nonché una nuova piattaforma online, per la consultazione pubblica.

 

Ma cos’è il domicilio digitale? Il domicilio digitale può coincidere con la posta elettronica certificata, sinora utilizzata prevalentemente dalle imprese e dai professionisti. Non ci si limita però esclusivamente alla PEC, ma è possibile utilizzare qualsiasi canale telematico che rispetti le regole dell’Unione Europea, in fatto di sicurezza. Questo è il domicilio digitale, che per essere tale deve essere iscritto in uno degli Indici nazionali dei domicili digitali.

 

Non saranno solo le imprese ed i professionisti, ma anche i privati cittadini a dotarsi d’indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzabile per le comunicazioni aventi valore legale e per quelle con gli Enti Pubblici, ovvero le Pubbliche Amministrazioni, gestori di servizi pubblici, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché le autorità del sistema portuale.


Inoltre, con il proprio domicilio digitale, i privati cittadini potranno effettuare, tramite apposita piattaforma, pagamenti online di tributi e di altre somme nei confronti della P.A. e gestori di servizi pubblici.

 

L’utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata ed i recapiti digitali non potranno essere utilizzati per fini pubblicitari, senza il consenso dell’interessato, ma solo per comunicazioni aventi valore legale e per quelle da parte degli Enti Pubblici.

 

Il d.lgs 217/2017 stabilisce infatti che la Pubblica Amministrazione dovrà notificare i propri atti, presso il domicilio digitale del cittadino, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, nonché le ingiunzioni di cui all’Art. 2 R.D. 639/1910.

 

Il d.lgs 217/2017 precisa inoltre come presso l’AgID sarà istituito l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui sarà preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia ed imparzialità.

 

Chiunque potrà presentare al difensore civico, accedendo all’apposita area del sito istituzionale dell’AgID, eventuali segnalazioni e reclami in merito a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

 

Il difensore civico digitale, nei casi in cui ritenga fondata la segnalazione, pur non essendo dotato di poteri coercitivi, inviterà le Amministrazioni inadempienti a porre tempestivo rimedio alla violazione.

 

Il d.lgs 217/2017 istituisce presso l’AgID una piattaforma online per la consultazione pubblica ed il confronto tra i portatori di interesse, in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale.

 

Sarà l’Agenzia per l’Italia Digitale ad occuparsi di individuare le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma, affinché sia garantito l’accesso alla stessa ai portatori di interessi pubblici e privati, in modo che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

 

Il decreto, inoltre, menziona e distingue i documenti in formato aperto e di tipo aperto, al fine di incentivarne la diffusione e l’utilizzo.
I primi, i documenti in formato aperto, rappresentano un formato di dati reso pubblico e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi.


I secondi, i documenti di tipo aperto, presentano determinate caratteristiche: sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le medesime tecnologie dell’informazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

 

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