I creditori, secondo l’ordinamento giuridico italiano, sono titolari di una cosiddetta garanzia generica sul patrimonio del debitore, in base alla regola secondo la quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni che ha contratto, con tutti i suoi beni, mobili ed immobili, presenti e futuri. Quando ci si può ritenere, quindi, un creditore privilegiato? Scopriamolo insieme.
Sempre secondo l’ordinamento italiano, tutti i creditori devono essere soddisfatti in egual misura dal patrimonio del debitore inadempiente. Tuttavia, in alcuni casi, vi sono dei crediti “privilegiati” rispetto ad altri dove i creditori titolari di tali crediti, in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore, vengono favoriti rispetto agli altri.
La legge italiana stabilisce la regola della parità di trattamento tra i creditori (par condicio creditorum) secondo la quale tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, a meno che non sussista una legittima causa di prelazione, un credito privilegiato nel soddisfacimento sui beni intestati al debitore.
Alcuni crediti, infatti, vengono considerati di natura particolare e la legge li tutela istituendo su di loro privilegi. Il creditore privilegiato non concorre con i creditori che non sono assistiti da alcuna garanzia, i creditori chirografari, ma ha il diritto a far valere interamente il suo credito, mentre gli altri creditori (i chirografari) concorreranno proporzionalmente sugli eventuali beni rimanenti.
Esemplificativamente, i crediti privilegiati posso essere quelli derivanti da rapporto di lavoro, oppure relativi agli alimenti (per ragioni di particolare considerazione sociale) o i tributi (in quanto riguardano l’interesse dello Stato).
I creditori privilegiati possono essere titolari di privilegio generale o di privilegio speciale.
Il privilegio generale è quello su tutti i beni mobili del debitore: ad esempio, sono garantite da privilegio generale le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale, i crediti alimentari, le spese funebri e quelle di infermità, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi per i lavoratori; mentre il privilegio speciale è quello su determinati beni (mobili e immobili) del debitore.
Ad esempio, il locatore ha un privilegio speciale sulla vendita dei mobili che arredavano la casa del locatario; sempre esemplificativamente, le spese di giustizia affrontate per espropriare un bene immobile sono privilegiate nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile stesso.
In buona sostanza, il creditore privilegiato speciale ha il cosiddetto diritto di sequela, in forza del quale il creditore privilegiato speciale può vantare il proprio diritto anche nei confronti del terzo acquirente, pertanto anche se il bene del debitore sul quale egli intende rivalersi è stato acquisito da terzi, egli lo potrà comunque perseguire.
Nel caso in cui siano presenti più creditori privilegiati, non si tiene in considerazione la tempistica per stabilire la prima causa di prelazione, ma la natura del credito. Preferenza assoluta è sempre riconosciuta alle spese di giustizia.
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