Decreto Ingiuntivo: come si fa?

In tutti i casi in cui si ha la necessità di rientrare di una somma di denaro, oppure di un oggetto, e si è in possesso di un documento, come una fattura, che dimostra la titolarità del diritto, si può ricorrere al Decreto Ingiuntivo: uno strumento alternativo, più semplice, veloce ed economico, rispetto ad una vera e propria causa.


Il Decreto Ingiuntivo è una procedura speciale, prevista dal nostro Codice di Procedura Civile, alternativa al giudizio ordinario di cognizione. Esso è volto a garantire una tutela immediata a chiunque vanti un credito di una somma di denaro, di una cosa mobile determinata, come ad esempio un’auto in leasing, un computer o un smartphone prestato, o di beni fungibili, come ad esempio un quintale di uva, un quintale di legna da ardere o cento sacchi di cemento da 50 kg l’uno.


Il Decreto Ingiuntivo è un ordine che il Giudice rivolge al debitore, con cui gli ingiunge di ottemperare, quindi di pagare se deve una determinata somma di denaro, di restituire uno specifico bene mobile o di consegnare una determinata quantità di cose fungibili, ossia individuate nel loro genere.

Per le controversie di valore inferiore a € 1.100, il nostro Ordinamento preveda la possibilità di richiedere un Decreto Ingiuntivo senza ricorrere necessariamente all’assistenza di un Avvocato.


La richiesta di Decreto Ingiuntivo per somme superiori a € 1.100, invece,  va presentata sempre da un Avvocato.


Il Decreto Ingiuntivo può essere richiesto solo se il creditore è in possesso di una prova scritta del proprio diritto di credito.

Per la legge, è una prova scritta la fattura emessa dal creditore o la parcella del Libero Professionista. Altre prove scritte di un credito possono essere le polizze assicurative, i mutui, i finanziamenti, gli assegni e le cambiali, le buste paga degli stipendi impagati, le promesse unilaterali di pagamento o le dichiarazioni unilaterali di debito, ecc.


Chiaramente, è consentito richiedere il Decreto Ingiuntivo solo fintanto che il diritto del creditore non è caduto in prescrizione.


La richiesta di Decreto Ingiuntivo va presentata al Giudice del Tribunale competente che può essere, a seconda del valore del credito, il Giudice di pace (fino a 5mila euro) o il Tribunale (da 5mila euro in su).


Nel caso di Decreto Ingiuntivo presentato da Avvocati e Notai nei confronti dei propri clienti debitori, competente è anche il Giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine o il Consiglio Notarile a cui sono iscritti o dipendono al momento in cui è proposto il ricorso.


In caso di accoglimento, il Giudice emette un decreto ingiuntivo che deve essere notificato al debitore in persona.


La notifica del Decreto Ingiuntivo al debitore deve avvenire entro massimo 60 giorni dall’emissione del Decreto stesso, a pena di nullità.


Se il Decreto Ingiuntivo viene emesso per il pagamento di una somma di denaro, è necessario che il credito sia:

– liquido: la somma deve essere precisata nel suo importo, senza necessità di conteggi o di aggiunte (se non meramente strumentali) oppure di un previo accertamento del Giudice;
– certo: deve risultare chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo o comunque non deve essere controversa la sua esistenza;
– esigibile: il credito deve essere scaduto, ossia non sottoposto a una condizione o a un termine. 


Il Decreto Ingiuntivo, pertanto, trova spazio in tutti i casi in cui il diritto del creditore è comprovato e certo nella sua entità.



Ma come si fa un Decreto Ingiuntivo?

La Legge non ammette l’ingiunzione diretta ad ottenere la consegna di un bene immobile o l’esecuzione di un obbligo di fare o non fare.

A semplice richiesta del creditore, il Giudice emette l’ingiunzione. Il debitore verrà informato tramite notifica del Decreto stesso e si potrà opporre, contestando il Decreto Ingiuntivo, nei successivi 40 giorni dall’avvenuta notifica.

Trascorsi i 40 giorni, se il debitore non si oppone, il Decreto Ingiuntivo è definitivo, esattamente come una sentenza definitiva emessa ad esempio dalla Cassazione. Se il debitore non paga nei termini, il creditore potrà avviare il pignoramento dei beni intestati al debitore.

Se il debitore, invece, fa opposizione entro 40 giorni tramite il proprio Avvocato, si instaura un processo ordinario, nel corso del quale spetterà al creditore dimostrare il credito vantato, con prove diverse da quelle presentate nella prima fase di richiesta del decreto ingiuntivo. Pertanto, se il debitore presenta opposizione, il Decreto Ingiuntivo viene “sospeso” e non consente l’esecuzione forzata (a meno che il creditore non ottiene dal Giudice la provvisoria esecuzione alla prima udienza).

Il creditore può infatti chiedere al giudice, nel proprio ricorso, di concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo. In questi casi il debitore è tenuto a pagare subito dopo la notifica del decreto e non entro 40 giorni. Ferma la possibilità di fare opposizione nei predetti 40 giorni, se non interviene il pagamento il creditore potrà avviare immediatamente il pignoramento.

Il Giudice può però concedere la provvisoria esecuzione solo se si verifica una delle seguenti ipotesi:

– quando il credito è fondato su uno dei seguenti documenti o atti:
cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa, un atto ricevuto da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato;
– quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore. 


Il Giudice può imporre una cauzione al creditore nei seguenti casi:

– il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (ad esempio un’ammissione di debito);
– nel caso di debiti condominiali;
– nel caso di cambiali o assegni;
– se richiesto dagli Enti di Previdenza;
– se si tratta di crediti per il mantenimento dei figli;
– se si tratta del canone di locazione;
– se emesso per la restituzione dell’Imposta di Registro.


Se il decreto ingiuntivo ha ad oggetto un credito fino a 50mila euro, dopo la prima udienza, il Giudice ordina al debitore opponente di tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione. Questa fase serve a tentare un accordo tra le parti.


Se, all’esito della causa, il giudice conferma il Decreto Ingiuntivo, il debitore dovrà pagare la somma intimatagli ed, eventualmente, le spese di giudizio. In caso contrario il Giudice revoca il Decreto Ingiuntivo e nulla è dovuto.

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