La motivazione più frequente che induce un imprenditore a ricorrere ad indagini aziendali è l’esigenza di verificare i comportamenti dei dipendenti, sospettati di assenteismo tattico, finta malattia, finto infortunio, secondo lavoro in nero e magari pure in concorrenza, abuso permessi Legge 104 del 92…
E’ altrettanto vero però che, nella stragrande maggioranza dei casi, le indagini aziendali confermano i sospetti del datore di lavoro e risultano preziose per raccoglierne le prove, utili ai fini di un licenziamento per giusta causa e producibili in un eventuale giudizio.
Quello delle indagini aziendali è un tema molto delicato, che spesso va di pari passo con quello del rispetto della privacy del lavoratore.
Si tenga conto che, in linea di massima, il legislatore consente al datore di commissionare indagini aziendali, anche solo a fronte di un mero sospetto, purché vengano rispettate le disposizioni previste dai seguenti articoli:
- Art. 8 dello Stato dei Lavoratori:
“È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.
In estrema sintesi, è possibile effettuare indagini aziendali sui dipendenti, purché le investigazioni non riguardino fatti che non siano strettamente inerenti alla sfera professionale e lavorativa.
- Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: (“Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”):
“gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.
E’ quindi espressamente vietata l’installazione di impianti audiovisivi per controllare o indagare i dipendenti. Si tenga inoltre conto che le informazioni eventualmente raccolte per mezzo dei dispositivi autorizzati “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”.
In estrema sintesi, al datore di lavoro è sempre consentito ricorrere ad una agenzia investigativa, specializzata in indagini aziendali, anche solo a fronte del mero sospetto che la condotta di uno o più lavoratori dipendenti risulti contraria agli obblighi di fedeltà e diligenza e/o non rispettosa del regolamento interno all’azienda datrice.
Le indagini aziendali vengono esperite esclusivamente a fronte di un regolare mandato d’incarico, sottoscritto dal proprietario o dal legale rappresentante dell’azienda datrice di lavoro e titolare del diritto giuridicamente rilevante.
Solitamente, il buon esito delle indagini aziendali è frutto di una stretta collaborazione tra datore ed investigatore, in quanto lo scambio di informazioni tra le parti può essere fondamentale per una mirata attività investigativa.
La scelta dell’agenzia investigativa specializzata in indagini aziendali sarà quindi di basilare importanza, anche in termini di risultati, non solo di costi.
Al termine dell’attività investigativa, quando si saranno raccolte prove sufficienti o si è certi che non vi siano elementi negativi degni di nota, il titolare della Licenza di Pubblica Sicurezza redigerà una relazione tecnica, attenendosi scrupolosamente a quanto riscontrato durante l’osservazione statica e/o il pedinamento del dipendente.
La relazione investigativa può assumere valore probatorio, suffragato dalla testimonianza giurata degli investigatori che hanno di fatto condotto le indagini aziendali, in un eventuale giudizio.
Giova rammentare che l’investigatore privato, pur non avendo obbligo di risultato, ha comunque obbligo di mezzi e la Licenza di Pubblica Sicurezza, fatta eccezione per il ricorso al pedinamento elettronico come mero strumento di controllo degli spostamenti, non gli conferisce particolari diritti rispetto al privato cittadino.
Restano quindi severamente vietate (e penalmente punite) la violazione di domicilio, la violenza privata, le interferenze (giustappunto illecite) nella vita privata del dipendente attenzionato, la “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”, le intercettazioni, sia in termini di “cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”, sia per quanto concerne la “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” etc.
E’ il caso anche di ricordare come l’insistenza petulante nel pedinare un soggetto, anche dopo l’evidenza che quest’ultimo si è accorto di essere seguito o comunque controllato, può sfociare nel reato di molestie.
Le indagini aziendali, anche se esperite da investigatore privato autorizzato dalla Prefettura, dovranno essere condotte nel massimo rigore dalla legge consentito, senza alcuna violazione. In questo modo, inoltre, tutte le eventuali prove raccolte saranno legittime e producibili in giudizio.
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