Anche con le ordinanze n. 2565 del 3 febbraio 2025 e n. 3607 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ribadisce la legittimità delle investigazioni aziendali commissionate ad agenzie investigative per verificare condotte illecite del dipendente e, in particolare, lo svolgimento di attività private durante l’orario di lavoro.


L’ordinanza n. 2565 afferma che tale comportamento “costituisce un comportamento fraudolento idoneo a integrare un’ipotesi di truffa aggravata” e la sentenza 3607 aggiunge che si tratta di “condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro” nonostante la “falsa attestazione della presenza in servizio”, così da creare una situazione di “apparenza lavorativa”.


Le due ordinanze risolvono anche la questione del confine tra investigazione legittima e investigazione illegittima, ricordando, entrambe, che tale ultima ipotesi ricorre quando il controllo riguardi l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa.


Secondo l’ordinanza n. 2565, è vietato il controllo diretto “a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale” e, in analogia, l’ordinanza n. 3607 afferma che non è consentito il controllo “diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa”.

Non è quindi lecito accertare, neppure tramite un’agenzia investigativa, se il dipendente svolge l’attività con la diligenza dovuta e secondo le istruzioni ricevute.
Tuttavia, qualora il lavoratore non presti affatto attività lavorativa, pur facendo apparire di essere regolarmente in servizio (si pensi, ad esempio, ai dipendenti incaricati di operare all’esterno della sede aziendale), si configura una vera e propria truffa. In presenza di un fondato sospetto, il datore di lavoro ha il diritto di verificare tale condotta, anche tramite un’agenzia investigativa.

In conclusione, in materia di investigazioni sul personale dipendente, l’inadempimento che non può costituire oggetto di controllo è il mero inadempimento qualitativo (ossia il “non corretto adempimento”). Diversamente, la totale mancanza di prestazione lavorativa o la sua significativa riduzione – pur qualificandosi anch’esse come inadempimenti civilistici – possono integrare condotte penalmente rilevanti. Quando queste ultime sono mascherate da un’apparente attività lavorativa, possono legittimamente essere oggetto di accertamento da parte di soggetti terzi incaricati.

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