In data 08/05/2018, il Governo ha approvato il Decreto di attuazione della Direttiva EU 2016/943, riguardante la tutela del know-how riservato e del segreto commerciale.
Proprio l’Art. 2 della Direttiva ci fornisce una definizione di segreto commerciale, stabilendo che sono segreti commerciali tutte le informazioni aziendali che soddisfano ogni seguente requisito:
- – sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- – hanno valore commerciale in quanto segrete;
- – sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.
In buona sostanza, il Decreto attua la Direttiva adottata dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea il 08/06/2016, sulla protezione del segreto commerciale.
Il provvedimento interviene sul codice della proprietà industriale e sulle disposizioni di legge del Codice Penale contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di “Trade Secrets“, prevedendo misure sanzionatorie penali ed amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il provvedimento, riscrivendo l’Art. 623 del Codice Penale, in caso di violazione, prevede risarcimenti in rapporto al pregiudizio morale subito e confisca dei beni, ma anche sanzioni che possono arrivare alla reclusione fino a due anni di carcere per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli o li impieghi a proprio o altrui profitto.
Il Provvedimento prevede anche un inasprimento delle pene per gli hacker, in considerazione del fatto che l’uso di strumenti informatici viene considerato una aggravante.
L’approvazione del Governo è stata accolta favorevolmente dalle imprese, attribuendo al segreto commerciale un sempre più rilevante valore.
Il know-how e le informazioni riservate sono per le aziende un asset strategico.
La Presidenza del Consiglio sottolinea in una nota:
“Il decreto attua la direttiva sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni”.
“In particolare – prosegue la nota – il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava”.
“Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.”
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