L’attività di recupero crediti necessita di un nuovo Ministero

L’attività di recupero crediti oggi è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, ma chi vi opera avverte la necessità di un nuovo Ministero.

 

In Italia, la delicata attività delle agenzie di recupero crediti stragiudiziale è normata dal capitolo IV (art. 115-120) del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in vigore dal 1931 (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e “riformato” solo negli ultimi anni.

 

Recentemente, con alcuni interventi legislativi, si è cercato di porre rimedio alle carenze delle attuali norme. In particolare, la riforma nel 2008 dell’art. 115 TULPS (D.L. 08.04.2008, n. 59 – Circolare Ministeriale) estende l’operatività territoriale delle agenzie di recupero crediti. In particolare il Decreto stabilisce che:

 

– Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.

– Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere di affissione di cui all’articolo 120 può essere assolto mediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

 

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.

 

I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.

 

La Licenza di Recupero Crediti Art. 115 T.U.L.P.S. viene rilasciata dal Questore ed autorizza la gestione, l’incasso e il recupero per conto di terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.

 

Pertanto chiunque voglia operare nel settore del recupero crediti dovrà ottenere una licenza di pubblica sicurezza, presentando formalmente una dichiarazione di inizio attività presso la Questura territorialmente competente, dimostrando di possedere i requisiti previsti dal TULPS.

 

Le riforme, dal 1931 ad oggi, non hanno però definito univocamente le modalità ed i limiti dell’attività di recupero crediti, contestualizzando la disciplina alle attuali esigenze, decisamente diverse da quelle del 1931.

 

Nel corso degli anni, inoltre, i controlli effettuati dalle Questure, per il riscontro dell’osservanza degli adempimenti pretesi dal TULPS, paiono non aver prodotto rilevanti esiti, forse anche in ragione del fatto che sarebbero stati sporadici. Si tenga poi conto delle diverse interpretazioni legislative per ogni Questura, conseguenza della poca chiarezza normativa.

 

Queste ragioni e la delicatezza dell’attività esercitata dalle agenzie di recupero crediti hanno evidenziato, negli anni, l’esigenza di affidare la vigilanza al Ministero della Giustizia, piuttosto che a quello dell’Interno, per garantire un maggior controllo e quindi maggiori tutele tanto per i consumatori quanto per i creditori, nonché per le aziende che si occupano di tutela del credito.

 

In Commissione Giustizia della Camera si trova attualmente il disegno di legge dell’Onorevole Paolo Petrini, “Disciplina dei servizi per la tutela del credito” che propone proprio un unico Ministero per il monitoraggio di tutte le attività volte al recupero del credito, sino a quella giudiziale.

 

Affidare il settore del recupero crediti al Ministero della Giustizia e costituire un Organismo di Regolazione e Controllo, come previsto dal DDL Petrini, potrebbero assicurare i giusti strumenti (regole certe ed efficaci) al settore della tutela del credito.

 

Una scelta, quella di affidare la gestione del comparto al Ministero della Giustizia, già fatta dalla Germania, che da qualche anno (precisamente con la Legge federale sui servizi legali del 12/12/2007) ha riformato il settore ponendolo sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia tedesco.

 

La proposta di legge dell’Onorevole Petrini prevede, tra le altre, misure per agevolare il rintraccio del debitore irreperibile, nel pieno rispetto della normativa c.d. sulla privacy, l’introduzione della registrazione delle telefonate, effettuate e ricevute nelle fasi di sollecito telefonico e di recupero credito.

 

Servizisicuri.com, in possesso di regolare Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 134 TULPS, mette a disposizione di ogni creditore tutti gli strumenti informativi (anche e soprattutto investigati) consentiti dalla legge, volti ad un efficace azione di recupero credito.

 

Per maggiori informazioni o per ricevere un preventivo personalizzato chiama il numero 02 83417718 oppure scrivi a info@servizisicuri.com

 

 

 

 

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