Le perdite sui crediti

Le perdite sui crediti sono una componente reddituale che deriva da un evento certo e definitivo, a seguito del quale il credito non è più recuperabile.

 

In generale, i crediti delle società vengono soggetti a una rilevazione iniziale, da operarsi in base a diversi criteri, a seconda che si tratti di società di grandi dimensioni o di micro-imprese/società con bilancio abbreviato.

 

In entrambe le ipotesi, una volta effettuata la rilevazione iniziale, i crediti vengono rilevati in bilancio tenendo conto del loro “valore di presumibile realizzo” ai sensi dell’art. 2426, co. 1, n. 8 cc.

 

Se poi il credito si riduce in seguito a un evento certo e definitivo che rende il credito, in tutto o in parte, irrecuperabile, allora il valore di iscrizione dello stesso dovrà essere corretto, rilevando al contrario una perdita sul credito.

 

La disciplina in materia di perdite su crediti, per soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, si desume dall’art. 101, co. 5 TUIR che dispone i requisiti di deducibilità di tali oneri dal reddito di impresa, basati sul criterio di “certezza e precisione”.

 

In particolare, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, si opera una distinzione tra perdite inerenti a crediti vantati nei confronti di

 

debitori assoggettati a procedure concorsuali e dunque nelle ipotesi di:

  • Fallimento o liquidazione giudiziale
  • Liquidazione coatta amministrativa
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42
  • Piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42

 

In questi casi, la deducibilità della perdita è consentita automaticamente senza bisogno alcuno, per il creditore, di provare ulteriormente la definitività dello stato di insolvenza del debitore, purché si tratti di crediti riguardanti l’attività d’impresa. Ciò, evidentemente, per le garanzie che i citati istituti riescono a dare sul piano della certezza e della insolvibilità e sul piano della precisione della entità delle perdite (sul punto, Cass. 20.11.2001 n. 14568).

 

debitori non soggetti a procedure concorsuali quando:

  • il credito è di modesta entità (non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.5000 euro per le altre imprese) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
  • il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili

 

In queste ipotesi sussistono, ex art. 101, co. 5 TUIR, quei requisiti di certezza e precisione richiesti ai fini della deducibilità delle perdite in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali.

 

Ciò detto, è importante ricordare che, in generale, la procedura di cancellazione dei crediti assume particolare rilevanza ai fini fiscali, posto che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti laddove tale perdita non sia riscontrabile secondo i criteri di certezza e precisione richiesti dalla legge.

 

Per la corretta deducibilità del credito, al di fuori delle ipotesi normativamente previste in cui la “certezza e precisione” sono presunte, è dunque necessario acquisire elementi “certi e precisi” in merito alle ragioni e all’entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito.

 

Sul punto, si osserva che l’Amministrazione finanziaria è risultata essere incline a una interpretazione piuttosto restrittiva, riconoscendo la deducibilità fiscale in poche ipotesi, tra queste si evidenziano:

 

  • la rinuncia da parte del creditore alla riscossione del credito a fronte di una valutazione di convenienza economica;
  • l’esperimento di procedure esecutive individuali.

 

Pertanto, al fine di ridurre i rischi di contestazione da parte del Fisco, è altamente consigliabile che la rinuncia alla riscossione del credito venga sostenuta, quantomeno, da una lettera di un Legale volta a giustificare il mancato ricorso all’azione giudiziaria di recupero del credito a fronte di una valutazione di antieconomicità dello stesso. Tale valutazione di antieconomicità deve essere fondata su una indagine patrimoniale volta a dimostrare, ad esempio, l’irreperibilità del debitore, la situazione patrimoniale compromessa del debitore, se non la sua nullatenenza.

 

In collaborazione con TAXLIT – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Pietro Semeraro – Dott.ssa Alessandra Vailati

 

 

 

 

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