Permessi 104: come funziona

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 norma la disciplina relativa all’assistenza alle persone portatrici di handicap, prevedendo a favore delle stesse tutta una serie di condizioni ed agevolazioni riguardanti anche la loro eventuale attività lavorativa.

E’ previsto l’utilizzo di specifici permessi da parte di lavoratori dipendenti (coniuge, convivente, genitore, figlio, fratello, sorella, parente entro il terzo grado) per assistere un parente beneficiario delle agevolazioni di cui alla Legge 104.

La normativa prevede, infatti, che ogni lavoratore dipendente che assiste un parente portatore di handicap, abbia diritto sino a 3 giorni mensili di permessi retribuiti.

Il lavoratore dipendente, che fruisce di permessi retribuiti per assistere un familiare disabile, ha comunque diritto, per legge, ad essere pagato.

Sebbene materialmente la paga dei giorni di permesso 104 viene erogata dal datore di lavoro, il relativo onere economico è a carico dell’Inps. Il datore recupererà poi gli importi portandoli a conguaglio con i contributi previdenziali.

I permessi 104 consistono in un certo monte orario a disposizione del lavoratore, il quale lo può utilizzare per assentarsi dal luogo di lavoro, mantenendo comunque il diritto alla retribuzione. In particolare, nella generalità dei casi, il lavoratore può richiedere, mensilmente, un totale di tre giorni di permessi ex Lege 104, fruibili anche ad ore.

I permessi 104 spettano sia al dipendente disabile, sia al lavoratore che ha un parente disabile da assistere. I permessi 104 si vanno, così, a sommare agli altri permessi retribuiti spettanti al dipendente, come da contratto collettivo di lavoro (rol e ex festività) ed alle ferie.

A differenza di ferie e di rol, i permessi 104 devono però essere fruiti esclusivamente per l’assistenza del grave disabile. Ne consegue che ogni altra attività esercitata durante l’assenza in permesso 104, diversa dall’assistenza al disabile per cui sono stati concessi, non è legittima. 

I permessi 104 spettano unicamente ai lavoratori che abbiano un rapporto di natura subordinata e che possiedano i seguenti requisiti:

  • sono lavoratori dipendenti (anche se con orario part time) e sono assicurati presso l’Inps;
  • sono disabili in situazione di disabilità grave e/o chiedono i permessi 104 per assistere disabili in situazione di disabilità grave;
  • la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno.

Per quanto concerne il requisito della disabilità grave, non è sufficiente che la persona da assistere sia genericamente disabile, ma deve essere colpita da una disabilità in condizione di gravità e questo status deve essere stato riconosciuto dalla competente Commissione Medica Integrata Asl/Inps.

Per quanto concerne il requisito dell’assenza di un ricovero a tempo pieno del disabile, per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere ventiquattro ore, in strutture ospedaliere o similari, sia pubbliche che private, che assicurano una continuativa assistenza sanitaria.

Per quanto concerne la retribuzione delle ore di permesso 104, occorre precisare che:

  • i permessi 104 fruiti a giorni vengono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • i permessi 104 fruiti a ore sono assimilati ai permessi per allattamento che spettano alla neo-mamma e sono, quindi, indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • i permessi 104 fruiti sotto forma di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Al pagamento, come anticipato, non vi provvede direttamente l’INPS, bensì il datore di lavoro quale sostituto d’imposta.


Il lavoratore dipendente che abusa dei permessi 104 rischia il licenziamento e una denuncia per truffa ai danni dello Stato


La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 1394/2020, ha recentemente ribadito ancora una volta il principio secondo il quale l’utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/1992, per finalità che esulano dall’assistenza al familiare gravemente disabile, integra abuso del diritto da parte del lavoratore dipendente, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

La Corte di Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro per abuso dei permessi 104, risultando dalla relazione dell’agenzia investigativa e dalle prove testimoniali  che il dipendente, nelle giornate di permesso, si era recato dal padre disabile, solo per pochi minuti. La Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, in quanto si è avvalso di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse, violando altresì i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente Previdenziale. Questa la ratio della legge: per fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito ex art. 15 Lege 104, è necessario che l’assenza dal luogo di lavoro si ponga in relazione diretta con l’assistenza al disabile. Questa può essere prestata – precisa inoltre la Cassazione – con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o attività di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito.

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