Il pignoramento del conto corrente: cos’è e come funziona

Tra le varie tipologie di esecuzioni forzate, il pignoramento del conto corrente è certamente la procedura ritenuta più rapida e sicura, nonché meno onerosa per il creditore.

 

L’esaustivo recupero crediti per un’azienda o per un privato cittadino, tramite il pignoramento del conto corrente, paradossalmente vede, come importante componente variabile, la natura dei redditi percepiti dal debitore e canalizzati sul conto oggetto di pignoramento.

 

Non tutti i conti correnti sono infatti pignorabili in egual misura. Il conto corrente di un lavoratore dipendente e il conto corrente di un pensionato, ad esempio, prevedono limiti di pignorabilità che il conto corrente di un imprenditore o di un nullafacente invece non hanno.

 

Il tetto del pignoramento del conto corrente di un debitore lavoratore dipendente, o di un debitore pensionato, può infatti variare di anno in anno, avendo la legge posto dei limiti in relazione all’importo dell’assegno sociale.

 

La procedura di recupero del credito di norma inizia con la notifica, da parte del creditore, tramite l’Ufficiale Giudiziario, di un atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

 

Qualora il creditore reputi opportuno, ai fini di un esaustivo recupero del credito, pignorare il conto corrente del debitore, la procedura che dovrà seguire è quella del cosiddetto pignoramento presso terzi, che inizia con una intimazione notificata alla banca (e/o alle poste) e al debitore stesso, ove lo si cita in udienza (quella in cui il Giudice disporrà l’assegnazione delle somme al creditore).

 

Nel frattempo,  alla banca e/o alle poste è fatto divieto di consentire al correntista debitore il prelievo dal conto degli importi pignorati.

 

In estrema sintesi:

  • – se il conto corrente intestato al debitore ha un saldo negativo o anche solo pari a zero, non viene vincolata alcuna somma; tuttavia, se prima dell’udienza di assegnazione il debitore dovesse ricevere qualche bonifico, le somme accreditategli verrebbero pignorate;
  • – se il conto corrente ha un saldo positivo, uguale o inferiore alle somme intimate, il debitore non può più prelevare e l’intero conto viene bloccato fino all’udienza in Tribunale; vien fatta salva la possibilità di ricevere bonifici che, tuttavia, verranno anch’essi bloccati fino a concorrenza delle somme pignorate.
  • – se il conto corrente ha un saldo positivo, superiore alle somme intimate, il debitore può prelevare la parte in eccesso, non essendo questa pignorata. Anche in questo caso il conto resta utilizzabile per eventuali bonifici in accredito.
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Se il conto corrente intestato al debitore viene utilizzato per accreditare unicamente lo stipendio e/o la pensione, non può essere pignorato per intero:

per le somme che, all’atto della notifica di pignoramento, si trovano già depositate, il “blocco” può riguardare solo la parte del deposito (saldo contabile) che eccede di tre volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Per il 2018, l’assegno sociale è pari a € 453 al mese. Pertanto il triplo dell’assegno sociale è di € 1.359 euro. Ne consegue che, in caso di pignoramento, possono essere “bloccate” solo le somme che superano tale limite.

 

Per esempio, se sul conto ci sono € 1.500, il creditore può pignorare solo € 141; se invece sul conto c’è un importo inferiore a € 1.359, il creditore non pignorerà alcunché; potrà invece pignorare nella misura di un quinto massimo (esattamente come avviene nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro) gli stipendi accreditati sul conto in data successiva a quella di notifica di pignoramento. Stesso discorso vale per le somme accreditate a titolo di trattamento pensionistico, nei limiti previsti dalla legge.

 

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