Pignoramento mobiliare: mentire all’ufficiale giudiziario è reato

Mentire all’ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramento mobiliare non andato a buon fine, è reato sanzionato dal Codice Penale e può costare una condanna penale, la reclusione sino ad un anno o la multa sino a € 516. Ad ammonire chiunque menta all’Ufficiale Giudiziario, o più semplicemente ometta di dichiarare l’esistenza di eventuali beni e/o redditi pignorabili, è la Cassazione con la sentenza 31 maggio – 6 luglio 2016, n. 27941.

 

Nel corso di un pignoramento mobiliare (ovvero un pignoramento di mobili, arredi e di qualsiasi altro oggetto o elettrodomestico, anche di somme di denaro e di preziosi), l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza, il domicilio o la sede legale dell’azienda del debitore per pignorare tutti i beni pignorabili. Detti beni, una volta pignorati, vengono poi messi all’asta e la vendita è curata dall’Istituto Vendite Giudiziarie o da un professionista all’uopo delegato.

 

Qualora l’ufficiale giudiziario, presso la residenza, il domicilio o la sede del debitore, non dovesse trovare beni mobili da pignorare utilmente, “chiede” al debitore notizie circa l’esistenza di eventuali ulteriori redditi o beni sui quali estendere il pignoramento. Il debitore è per legge tenuto a rispondere all’Ufficiale Giudiziario dichiarando il vero, senza mentire o senza omettere alcunché, in difetto il debitore commette il reato di “mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice”. Il codice penale, a riguardo, dispone infatti che quando il debitore, invitato dall’ufficiale giudiziario ad elencare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è punito con la reclusione sino ad un anno o la multa sino a € 516.

 

La Corte di Cassazione, sezione VI Penale, con la sentenza, del 31 maggio – 6 luglio 2016, n. 27941 sottolinea che se il debitore omette di riferire all’ufficiale giudiziario l’esistenza anche solo di alcuni dei beni di cui è titolare, magari perché non sa che gli stessi sono pignorabili, non è comunque esentato da una condanna penale. Si consideri, esemplificamente, il caso in cui il debitore, dopo un primo tentativo di pignoramento non andato a buon fine, per assenza di oggetti utilmente pignorabili, dichiari all’ufficiale giudiziario di essere nullatenente, mentre invece è titolare di una pensione di circa € 700 al mese, ma non la dichiari nella convinzione che si tratti di pensione inferiore al minimo vitale e pertanto impignorabile: è comunque reo di “mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice”.

 

Il creditore, una volta venuto a conoscenza delle omissioni e/o delle menzogne rilasciate all’ufficiale giudiziario, può procedere querelando il debitore.

 

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Di seguito il testo della sentenza in commento:

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 maggio – 6 luglio 2016, n. 27941

Presidente Paoloni – Relatore Mogini


Ritenuto in fatto



B.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen. per avere, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente all’ufficiale giudiziario, che lo aveva invitato ad indicare le cose e i crediti pignorabili, di non possedere beni pignorabili, essendo invece risultata la disponibilità di un reddito da pensione.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché in querela non viene indicato alcun fatto specifico, di natura commissiva, tra quelli enucleabili dall’art. 388 cod. pen..

2.1. Dalla querela non si evince poi alcuna volontà che il B. venga punito, rimettendosi la querelante alle valutazioni della Procura della Repubblica.

2.2. Il ricorrente versava comunque in errore di fatto, ex art. 47, comma 3,cod. pen., poiché la normativa vigente aveva sempre previsto l’impignorabilità della pensione ed egli non era a conoscenza della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4/12/2002, che ha reso pignorabili anche le pensioni di notai e avvocati. Non si tratta di errore sulla legge penale, ma di errore su norma extrapenale, che ha dunque efficacia esimente. Del resto, anche la creditrice e la Guardia di Finanza erano convinti dell’impignorabilità della pensione. E comunque il ricorrente non ha reso alcuna falsa dichiarazione, relativamente alla pensione in esame, non avendo egli dichiarato di non percepire alcuna pensione e nemmeno di non possedere beni, ma soltanto di non possedere beni pignorabili, essendo convinto, in buona fede, che la propria pensione fosse impignorabile.

2.3. Si tratta, in ogni caso, di un fatto di particolare tenuità, ex art. 131-bis cod. pen., anche perché al decreto ingiuntivo di circa Euro 15.000, azionato dalla creditrice, venne proposta opposizione, poiché il ricorrente vantava un controcredito di circa Euro 8000, per prestazioni professionali. E comunque la persona offesa non è da individuarsi nel creditore, ma soltanto nell'amministrazione della giustizia, che non si è costituita parte civile. Non vi è neanche abitualità nel comportamento del ricorrente.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.


Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato. Il tenore testuale dell’imputazione è infatti estremamente chiaro nella formulazione dell’addebito, poiché la contestazione riporta testualmente la dichiarazione resa dal B. , così come specifica il nominativo del creditore procedente; il luogo e la data del fatto ((omissis) ); la fonte del reddito pensionistico (Fondazione Cassa di Previdenza Forense); l’importo della pensione (2.685,02 mensili). Trattasi pertanto di un addebito scolpito con assoluta precisione nell’imputazione, in perfetta aderenza al dettato dell’art. 388, comma 6, cod. pen., che incrimina, per l’appunto, la falsa dichiarazione, a fronte dell’invito, da parte dell’ufficiale giudiziario, a indicare le cose e i crediti pignorabili.

2. Anche il secondo motivo è infondato. Come è stato correttamente evidenziato dal giudice a quo, infatti, nelle espressioni “Si chiede che sia valutata, nei confronti dell’Avv. B.L. , l’ipotesi di reato ex art. 388, comma 6, cod. pen. e/o quant’altro codesta Procura della Repubblica intenda ravvisare” e “Si esprime la volontà di punizione dell’autore del reato”, è univocamente da ravvisarsi l’esternazione della volontà che il colpevole venga perseguito penalmente.

3. Nemmeno il terzo motivo di ricorso merita accoglimento. L’ignoranza e l’errore sul precetto possono infatti assumere rilevanza sotto un duplice profilo: o come ignoranza o errore sulla legge extrapenale, nell’ottica delineata dall’art. 47, comma 3, cod. pen.; o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24-3-1988. In ordine alla prima ipotesi, occorre osservare come la giurisprudenza, come è noto, distingua fra norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore su di esse non scusa, ai sensi dell’art. 5 cod. pen.; e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, ab origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente,dalla norma penale. L’errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell’art. 47, comma 3, cod. pen. (ex plurimis, Cass., Sez. 5, 20- 2-2001, Martini; Cass., Sez. 6, 18-11-1998, Benanti).
In ordine all’ignoranza inevitabile della legge penale - prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita - è invece da osservare come la giurisprudenza, sulla scia della citata pronuncia della Corte Costituzionale, abbia elaborato tre criteri: il criterio oggettivo; il criterio soggettivo; il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in quella determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell’ignoranza o nell’errore sulla norma penale. Ciò può dipendere dall’oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo; da un generalizzato caos interpretativo; dall’assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Si esula dunque dall’ambito dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale allorché ci si trovi in presenza di norme dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d. “sfera parallela laica”. In ogni caso, Sez. U., 10-6-1994, Calzetta, ha stabilito che l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente.
Il parametro soggettivo è invece basato sulle caratteristiche personali dell’agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l’elevato deficit culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia; o l’incolpevole carenza disocializzazione (Cass. 9-51996, Falsino, Rv. n. 205513; Cass. 4-5-1995, Bindi).
Il parametro c.d. misto comprende infine tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro. In quest’ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l’esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell’esimente il semplice comportamento passivo dell’agente, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Cass., Sez. 1, n. 25912 del 18-12-2003, Rv. 228235; Cass., Sez. 5, n. 41476 del 25-9-2003, Rv. 227042).

3.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme che attribuiscono ad un bene il carattere di pignorabilità integrano il precetto penale, essendo in esso incorporate, in quanto l’art. 388, comma 6, cod. pen. fa espresso riferimento alle cose o ai crediti “pignorabili”, con ciò richiamando le disposizioni di legge in tema di pignorabilità. Ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la pignorabilità di un bene si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di pignorabilità della pensione non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all’ottica dell’oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino. Ancor meno può farsi appello, nel caso di specie, al criterio soggettivo, poiché il B. riveste qualità di avvocato. Né risulta che egli abbia fatto tutto il possibile per acquisire la conoscenza della normativa in materia.


4. Neanche l’ultimo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla particolare tenuità del fatto, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte d’appello ha evidenziato che la falsa dichiarazione è stata resa dal B. nell’ambito di un procedimento esecutivo promosso da una ex dipendente, la quale vantava, nei suoi confronti, un credito da lavoro, di rilevante importo, il cui soddisfacimento è stato, in tal modo, impedito o, comunque, ritardato, di talché l’offesa non può ritenersi particolarmente tenue. L’impianto argomentativo a sostegno della decisione sul punto si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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