Non di rado accade che il creditore, nell’ambito di una procedura per recupero crediti, scopra che il debitore sia nullatenente e nullafacente, percettore di reddito di cittadinanza. E’ possibile procedere con un pignoramento? Il reddito di cittadinanza è o non è pignorabile? Scopriamolo insieme.

Giova sicuramente rammentare che cos’è il reddito di cittadinanza (RdC).

Il reddito di cittadinanza è la “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale” introdotta dal Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modifica dalla legge n. 26 del 2019.

Il reddito di cittadinanza è stato introdotto con lo scopo di tutelare chi ha un ISEE molto basso e un patrimonio modesto.

Nato quindi per contrastare la povertà, il reddito di cittadinanza si compone di due quote: una integrativa del reddito, calcolata su 12 mensilità e parametrata alla composizione del nucleo familiare volta ad incrementare le risorse economiche del singolo componente; l’altra come ausilio al pagamento delle rate del mutuo o del canone di affitto.

In estrema sintesi, quindi, si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, ma associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.

Giova altresì rammentare che il comma 2 dell’art. 545 c.p.c. contempla l’impignorabilità assoluta di alcune tipologie di crediti: quali i sussidi di grazia o di sostentamento ai poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Va da sè quindi che, essendo il reddito di cittadinanza una misura di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà, rientri tra quei crediti oggetto di impignorabilità assoluta, in quanto “crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.”

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