L’attività di recupero credito è particolarmente delicata e consiste in una serie di azioni volte alla riscossione di una somma di danaro dovuta da un soggetto (debitore) ad un altro soggetto (creditore).
Il recupero crediti stragiudiziale è la prima procedura da attuare per il recupero di un credito.
Talvolta, grazie al recupero crediti stragiudiziale, è possibile evitare un procedimento giudiziario.
Non sempre, purtroppo, il debitore ottempera dopo aver ricevuto il primo sollecito e talvolta disattende ogni impegno assunto. In questi casi, è quindi necessario valutare se procedere giudizialmente nei suoi confronti.
Si tenga sempre conto che, per l’avvio ed il perfezionamento delle attività giudiziali esecutive finalizzate al recupero forzoso dei crediti vantati, le indagini
patrimoniali, dette anche rintracci patrimoniali, sono ottimo ausilio per conoscere la solvibilità dei debitori, individuando qualunque tipo di bene utilmente aggredibile di proprietà di un’azienda debitrice o di un privato debitore.
Questi i 5 passaggi basilari per un recupero credito giudiziale:
1) DIFFIDA: la prima cosa da fare è inviare una lettera (Diffida) con raccomandata R.R. o PEC al debitore per intimargli di pagare entro una specifica data termine (solitamente, 15 giorni dal ricevimento). Con la Diffida, si costituisce in mora il debitore e si interrompe la prescrizione del credito.
2) DECRETO INGIUNTIVO: scaduto il termine indicato nella diffida, senza che il debitore abbia ottemperato, ci si può rivolgere al Giudice per richiedere un Decreto Ingiuntivo, depositando un ricorso ed allegando la prova scritta del credito vantato. Una volta emesso il Decreto Ingiuntivo, il creditore ha 60 giorni di tempo per notificarlo (unitamente al ricorso) al debitore, altrimenti diventa inefficace.
3) FORMULA ESECUTIVA: ricevuto il Decreto Ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per pagare o presentare opposizione.
Se il debitore non paga e non presenta opposizione, il Decreto Ingiuntivo diventa definitivo e il creditore può chiedere al Giudice l’apposizione della formula esecutiva.
Invece, se il creditore aveva chiesto al Giudice la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, non è necessario attendere 40 giorni perché è già in possesso di un titolo esecutivo da notificare al debitore.
4) ATTO DI PRECETTO: se il debitore non ha ancora ottemperato, il creditore in possesso di un titolo esecutivo può notificare al debitore l’Atto di Precetto. L’Atto di Precetto, in buona sostanza, concede al debitore l’ultima possibilità per pagare la somma dovuta, entro il termine massimo di 10 giorni.
5) PIGNORAMENTO: se anche l’Atto di Precetto non ha sortito alcun effetto, l’ultimo passo da compiere è quello di pignorare i beni del debitore.
Servizisicuri.com, in possesso di regolare Licenza Prefettizia, fornisce tutti gli strumenti informativo-investigati per conoscere i beni del debitore utilmente aggredibili, così da poter procedere giudizialmente solo nel caso in cui il debitore sia solvibile.
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