Fallimento? No: solo liquidazione giudiziale
Il 14/11/2017 è entrata in vigore la Legge 19 ottobre 2017, n. 155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La prima modifica apportata dalla c.d. riforma della legge fallimentare è proprio linguistica e letterale: in tutti i testi ufficiali viene definitivamente accantonata la parola “fallimento” e sostituita da “liquidazione giudiziale”. La ragione di detta modifica è da ricercare, spiega il Ministro Orlando, nel fatto che crisi ed insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di una impresa e anziché demonizzate, con tanto di stigmatizzazione sociale dell’imprenditore, vanno prevenute e contrastate il più possibile.
La liquidazione giudiziale, pertanto, è una procedura che prevede una soluzione concordataria finalizzata all’azzeramento dei debiti, in massimo tre anni dall’apertura della procedura.
Con la Legge 155/2017, l’impresa, affidata ad un organismo pubblico, attraverso una fase preliminare e stragiudiziale, riesce a prevenire la crisi irreversibile e ad adottare tutte le misure necessarie per superare il momento di difficoltà economica. La fase di prevenzione, con l’accordo dei creditori e la supervisione di un giudice specializzato in procedure concorsuali, è collegata alla fase di composizione assistita della crisi.
Con la Legge 155/2017, inoltre, per le piccole imprese è previsto un sostegno finalizzato all’accesso al credito e per evitare la perdita di possesso dei beni. Sarà inoltre possibile per le piccole imprese concedere garanzia su beni futuri e determinabili, sebbene non ancora attuali.
Con la Legge 155/2017, più che di concordato preventivo (l’accordo che il debitore può raggiungere con i creditori per evitare lo stato di insolvenza irreversibile) si parlerà di “concordato in continuità” e cioè di quell’accordo, tra debitore e creditori, che prevede l’accettazione di proposte che garantiscono la continuità aziendale e che mantengano livelli occupazionali adeguati.
Si ammette inoltre il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda, ma solo se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. La liquidazione giudiziale, in ogni caso, viene considerata dalla nuova legge solo un’estrema ipotesi.
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