Individuare il titolare effettivo, ai fini dell’antiriciclaggio, non è attività così banale ed alla portata di tutti.

Le norme antiriciclaggio hanno come obiettivo quello di impedire l’ingresso nel nostro sistema economico di denaro proveniente da attività illecite.

L’antiriciclaggio, in estrema sintesi, contribuisce significativamente a contrastare il finanziamento al terrorismo, in quanto in grado di intercettare ed ostacolare proventi di reato, nonché di ricostruire condotte criminali.

I soggetti obbligati, come ad esempio gli Istituti di Credito e le Finanziarie, devono per forza di cose sottoporre a verifica i clienti, le loro strutture operative, gli esecutori operativi e pertanto i titolari effettivi.

Occorre un riconoscimento anagrafico, individuarne il ruolo, ed un riscontro, da parte di una o più fonti affidabili ed indipendenti, dei dati raccolti.


Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera pp) del D.Lgs 231/2007, il titolare effettivo è

“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

L’art. 20, invece, recita “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Secondo il D.Lgs. 90/2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Il titolare effettivo, in estrema sintesi, è quindi una figura di trasparenza antiriciclaggio contrastante appunto il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, renderebbero alquanto difficile individuare l’effettivo beneficiario degli introiti.

1) Titolare Effettivo di società
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

– la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
– la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

– il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
– l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.


2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private
È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

– fondatore, se in vita
– beneficiario
– titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

– costituente
– fiduciario
– guardiano
– beneficiario
– soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Ci sono però diversi casi in cui purtroppo non è possibile individuare il titolare effettivo, applicando il criterio della proprietà diretta, così come indicato nel D.Lgs n.125/2019.

La raccolta mirata di informazioni in capo al titolare effettivo, aggiornate ed accertate, è di basilare importanza, nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in quanto consente di individuare eventuali attività illecite, occultate da strutture societarie apparentemente limpide.

L’art. 3 del D.Lgs  231/2007, modificato dal D.Lgs 125 del 04/10/2019 art. 1, elenca i molteplici soggetti che hanno l’obbligo di individuare il titolare effettivo.

I medesimi, come specificato nel D.Lgs. 90/2017, hanno anche l’obbligo di verificare i dati raccolti con un riscontro da parte di una fonte attendibile esterna, come ad esempio Servizisicuri.com, in possesso di regolare licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 134 TULPS.

Il riscontro dei dati è necessario ed è finalizzato ad individuare eventuali relazioni poco limpide e di più complicata rilevazione tra i soggetti emersi dalle attività precedenti e soggetti terzi.

Il Decreto Interministeriale n. 55 del 2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi per le sole società di capitali, per le Fondazioni e le Associazioni riconosciute e per i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli Istituti Giuridici affini, escludendo sinora le società di persone dall’obbligo di legge della comunicazione.


Il registro dei titolari effettivi è composto da due sezioni, una autonoma ed una speciale:

– la sezione autonoma per le informazioni e i dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private;
– la sezione speciale per le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

I nominativi e i dati anagrafici dei titolari effettivi devono essere comunicati al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio

– dagli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica;
– dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private;
– dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini, per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini.

Non è prevista la delega ad alcun professionista per l’adempimento di quest’obbligo di legge.


Per quanto riguarda le persone giuridiche vengono indicati:

– l’entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 231/2007;
– le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione.

Mentre, per quanto riguarda le persone giuridiche private, vengono indicati:

– la denominazione dell’ente;
– la sede legale e la sede amministrativa;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda invece i trust e gli istituti affini, vengono indicati:

– la denominazione
– la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo.

Poiché la comunicazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è resa in forma di autodichiarazione e solo in modalità telematica, è necessario che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati siano provvisti di firma digitale.

A seconda di chi è ad accedere al registro dei titolari effettivi, le modalità di consultazione si diversificano:


– le autorità pubbliche potranno, in genere, consultare entrambe le sezioni del registro;
– i soggetti obbligati all’identificazione della clientela, ai sensi del D.lgs 231/2007, potranno consultare entrambe le sezioni del registro, ai fini dell’adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento;
– tutti gli altri soggetti potranno accedere a patto che si rispettino determinate condizioni e in particolari circostanze, come previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022.

Nell’ambito delle adeguate verifiche antiriciclaggio, si è appurato come le attività di ricerca OSINT (Open Source Intelligence) e SOCMINT (Social Media Intelligence) possano acquisire notevole rilevanza.

L’OSINT o Open Source Intelligence è la storica disciplina dell’Intelligence che consente la ricerca, la raccolta e l’analisi di dati e informazioni da fonti aperte, ossia accessibili al pubblico illimitato e non riservate, ad esempio, alla Pubblica Amministrazione e/o alle sole Forze dell’Ordine.

Tra le attività di OSINT, quella che ai fini dell’antiriciclaggio riveste un ruolo basilare appare essere la SOCMINT o Social Media Intelligence, che analizza le informazioni create e scambiate attraverso i social media, non solo quelli più diffusi come Facebook, Twitter, Linkedin o Instagram, ma anche tutti gli altri.


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