verifica se un soggetto è protestato

Il protesto è l’atto con cui un Pubblico Ufficiale autorizzato, detto anche Ufficiale Levatore (Notaio, Ufficiale Giudiziario, Segretario Comunale), constata la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale.


Gli Ufficiali Levatori, alla fine di ogni mese, trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio l’elenco dei protesti verbalizzati: il debitore contro il quale ogni protesto è levato deve essere identificato con l’indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita (se persona fisica) o denominazione e indirizzo (se persona giuridica).


Il protesto è oggetto di pubblicità per la tutela di chiunque abbia rapporti economici con il protestato.


Entro 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco, le Camere di Commercio curano la pubblicazione dei protesti mediante l’omonimo Registro (Registro Protesti) istituito con Legge 15/11/1995, n. 480; la notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Protesti per 5 anni dalla sua pubblicazione oppure fino alla sua eventuale cancellazione, intercorsa a seguito di presentazione della relativa istanza  (ad es. per intervenuto pagamento, illegittimità o errore).


La domanda di cancellazione è presentata al Presidente della Camera competente e la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti a seguito della presentazione della relativa istanza, corredata ove previsto del provvedimento di riabilitazione. 

A cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, quest’ultimo si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.


Per sapere se una persona, fisica o giuridica, è protestata, è sufficiente chiedere a Servizisicuri.com il servizio di Visura Protesti. 


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